Mio articolo pubblicato in essecome n. 6/2014, pag. 53
Videosorveglianza. Si possono installare le telecamere private per la salvaguardia della propria abitazione a condizione che non venga ripresa la strada pubblica. Il rischio è quello di violare la privacy! In questo caso, infatti, l’attività viene classificata come trattamento dati e va applicata la direttiva 95/46 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati, recepita in Italia con Dlgs n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Quindi, “vista” limitata alle telecamere.
La recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (C 212/13) sull’installazione della videosorveglianza sulla propria abitazione, riaccende il dibattito in merito alle riprese ai fini personali e, più in particolare, ponendo il dubbio se le medesime rientrano o meno nel campo d’applicazione della Direttiva Europea sulla Privacy (95/46/CE), recepita in Italia con il D.lgs. 196/03 (Codice Privacy).
L’art. 3 paragrafo 2 della Direttiva prevede che questa non si applica al trattamento di dati personali effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere “esclusivamente personale o domestico”.
Nel caso in esame, la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi su un episodio accaduto nella Repubblica Ceca, in cui un cittadino privato aveva installato un sistema di videosorveglianza a seguito di alcuni eventi di vandalismo contro la sua abitazione. Le immagini registrate sono servite ad individuare gli autori, i quali hanno contestato la legittimità delle registrazioni e l’Ufficio per la tutela dei dati personali ha dato ragione ai ricorrenti. Il proprietario del sistema avverso questa decisione presenta ricorso alla Corte Suprema Amministrativa della Repubblica Ceca che, prima di pronunciarsi, sottopone la questione interpretativa ai giudici di Lussemburgo, chiedendo se il fatto di tenere in funzione un sistema di videocamera installato su un’abitazione familiare allo scopo di proteggere la proprietà, la salute e la vita dei proprietari possa rientrare nell’ambito della direttiva europea sulla privacy oppure se l’attività è lecita e, quindi, consentita al privato senza particolari obblighi (informativa e consenso).
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