Il Garante Privacy interviene nuovamente sull’uso indiscriminato dei dati sanitari, ribadendo che solo i professionisti sanitari che hanno in cura il paziente possono accedere ai dati e per il tempo necessario di cura.
Il dossier sanitario
L’intervento del Garante si è reso necessario a seguito di una segnalazione nella quale si lamentava una presunta violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali relativamente alle modalità di funzionamento del sistema informativo di archiviazione e refertazione delle prestazioni sanitarie erogate dall’Azienda USL 11 di Empoli. In questo caso, l’Autorità ha riscontrato gravi violazioni nella gestione degli oltre 350 mila dossier sanitari, relativi a persone che si sono rivolte alla struttura.
Ricordiamo che il dossier è uno strumento costituito da un organismo sanitario (ospedale, clinica privata) contenente informazioni sullo stato di salute di un assistito di quella struttura relative ad eventi clinici presenti e passati (es. referti, documentazione sui ricoveri, accessi al pronto soccorso).
L’informativa e il consenso
Le irregolarità, emerse nel corso di accertamenti ispettivi, riguardavano, in particolare, l’informativa (carente e priva degli elementi essenziali per consentire una scelta consapevole sulla costituzione o meno del dossier) e la costituzione del dossier senza il consenso del paziente, acquisito solo a partire dal 2015, cinque anni dopo l’introduzione del documento elettronico nell’Azienda. Va ricordato infatti, che il paziente deve poter scegliere in modo libero e consapevole se far costituire o meno il dossier. Gli accessi indiscriminati al sistema informatico, inoltre, a differenza di quanto stabilito nelle Linee guida del 2015, permettevano ad ogni medico della struttura di consultare i referti sia dei propri pazienti sia di qualsiasi altra persona che avesse effettuato un esame clinico presso l’Azienda.
Più precisamente, gli applicativi in uso presso i diversi reparti dell’Azienda sarebbero stati configurati in modo tale da consentire a ogni medico di accedere non solo ai dati personali dei propri pazienti, ma anche a quelli di qualsiasi altra persona che sia stata in cura presso la struttura sanitaria.
A questo si aggiunge che il dossier sanitario aziendale era utilizzato anche per perseguire finalità amministrative correlate alla cura relative alla possibilità di fornire notizie sui ricoveri o sull’ubicazione del paziente nella struttura a terzi nel rispetto della manifestazione di volontà espressa al riguardo dal paziente, alla gestione dei reclami, segnalazioni o esposti dei pazienti, nonché alla trattazione delle pratiche di richiesta della cartella clinica (“profilo URP” – “profilo portineria”).
Gli accessi al dossier sanitario
Nelle Linee guida del 2015 il Garante ha meglio evidenziato rispetto alle Linee guida del 2009 che qualora il titolare del trattamento intenda utilizzare lo strumento del dossier sanitario anche per svolgere delle funzioni amministrative strettamente connesse con il percorso di cura del paziente (ad es., prenotazione di esami clinici; richiesta di copia delle cartelle cliniche; indicazione a terzi legittimati della presenza in reparto di un degente; gestione dei posti letto), deve prevedere delle limitazioni alla “profondità di accesso” al dossier da parte del personale preposto a tali funzioni, consentendo allo stesso di accedere ai soli dati indispensabili per svolgere i compiti ad essi demandati (cfr. punto 6 delle Linee guida del 2015 e punto 4 delle Linee guida del 2009).
Devono essere, pertanto, preferite soluzioni che consentano un’organizzazione modulare del dossier, in modo tale da limitare l’accesso dei diversi soggetti abilitati alle sole informazioni (e, quindi, al modulo di dati) indispensabili al raggiungimento dello scopo amministrativo per il quale è stata consentita l’accessibilità al dossier.
La sanzione
L’Azienda – come prescritto dall’Autorità – entro il 31 marzo 2016 dovrà quindi adottare opportuni accorgimenti, anche tecnici, affinché i documenti sanitari di un individuo, contenuti nel dossier sanitario, siano disponibili solo al professionista che lo ha in cura in quel momento e non siano più condivisi con gli operatori degli altri reparti. Il medico potrà consultare anche altri dossier, motivando la richiesta sulla base di una casistica predeterminata dall’Azienda (ad. es. trapianti, richiesta di consulenza, guardia medica). Il personale amministrativo, invece, potrà accedere solo ai dossier e ai dati indispensabili all’assolvimento delle sue funzioni.
L’Azienda, infine, dovrà modificare l’informativa, integrandola con tutti gli elementi previsti dalla normativa, necessari per mettere in condizione il paziente di fare scelte consapevoli sulla costituzione del dossier, sui documenti sanitari da far inserire o escludere e sui diritti che può esercitare.
L’Autorità si è riservata di valutare, con separato provvedimento, gli estremi per contestare all’Azienda l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice privacy.
(Fonte Garante Privacy)
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