La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13663 del 5 luglio 2016, si è pronunciata in materia di videosorveglianza e in particolare sul corretto posizionamento dell’informativa che indica la presenza di telecamere di sicurezza:
“l’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, costituendo trattamento di dati personali, deve formare oggetto di previa informativa, ex art. 13 del D.lgs n. 196/2003, resa ai soggetti interessati prima che facciamo accesso nell’area videosorvegliata, mediante supporto da collocare perciò fuori dal raggio di azione delle telecamere che consentono la raccolta delle immagini delle persone e danno così inizio al trattamento stesso”.
Nel caso di specie, la Corte conferma la multa per il titolare di una farmacia e concordano sulla valutazione compiute dal Garante Privacy, che aveva sanzionato il titolare della farmacia con il pagamento ridotto della somma di 2.400,00 euro (omessa informativa ex art. 161 D. Lgs 196/03). Se la telecamera è posizionata all’esterno, è insufficiente l’informativa per la clientela resa all’interno del locale.
Il Garante aveva affermato che non si potesse escludere la responsabilità della farmacia in relazione al fatto contestato in quanto “come previsto dal provvedimento sulla videosorveglianza adottato dal Garante l’8 aprile 2010, l’interessato deve essere previamente informato che sta per accedere in una zona sorvegliata, per cui l’informativa deve essere collocata prima del raggio d’azione della telecamera ed essere chiaramente visibile agli interessati” (Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010, punto 3.1).
Di contro, il Tribunale di Sondrio affermava che al momento dell’accertamento dei Carabinieri, effettuato nel 2009, era in vigore il vecchio Provvedimento in materia di Videosorveglianza del 2004, il quale disponeva – diversamente dal Provvedimento del 2010 – che “gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata”, rendendo quindi di fatto facoltativa la presenza di una informativa prima del raggio d’azione della telecamera, mentre il provvedimento del 2010 prescrive che l’interessato debba essere “previamente informato” che sta per accedere in una zona sorvegliata.
Sulla base di questo, il Tribunale aveva annullato l’ordinanza-ingiunzione dell’Autorità.
La Cassazione ha però affermato che non si può accogliere la tesi del Tribunale di Sondrio, in quanto “contrasterebbe in ogni caso con l’art. 13 del Codice della Privacy, in tema di informativa, secondo il quale “l’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto” del trattamento”.
Già per il dettato dell’art. 13 citato “[…] l’informativa ai soggetti che facessero ingresso in un locale chiuso (quale un locale commerciale) deve intendersi necessaria prima che gli interessati accedano nella zona videosorvegliata[…]”, spiegando così l’apparente contraddizione con il testo del Provvedimento del 2004 “secondo cui l’informativa va rivolta a coloro che già “si trovano in una zona videosorvegliata” con riguardo agli spazi aperti”[…].
Potrebbe interessarti: