Il Nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati sancisce un nuovo diritto in capo all’interessato: la portabilità dei dati (art. 20).
«L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento»
Un diritto che impatta fortemente sull’attività dei titolari dei dati che devono porsi il problema di sviluppare i mezzi che permetteranno di rispondere alle richieste di portabilità dei dati entro maggio 2018.
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Quali sono i vantaggi per l’interessato?
Facilitare il passaggio da un un fornitori di servizi ad un altro. L’obiettivo ultimo è accrescere il controllo degli interessati sui propri dati personali.
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A quali tipo di dati si applica?
La portabilità è prevista solo per i trattamenti effettuati con “mezzi automatizzati”. Dunque sono fuori dall’ambito della portabilità registri o archivi cartacei.
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Quali dati personali devono essere portabili?
Ai sensi dell’art. 20, paragrafo 1, sono portabili i dati personali che riguardano l’interessato, e sono stati forniti dall’interessato a un titolare.
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Quando si può chiedere la portabilità del dato?
Al Punto II della Linea Guida si precisa che il diritto può essere attivato in presenza di tre condizioni: i dati devono “riguardare” l’interessato”, devono essere stati “forniti” dall’interessato stesso (art. 20 co 1) ed infine non deve essere leso il diritto altrui (art 20 co 4).
Altra condizione perché l’interessato possa domandare la trasmissione dei dati in virtù della portabilità è che i dati siano trattati dal titolare perché ha ricevuto preventivamente il consenso a farlo o perché i trattamenti sono necessari per rispettare un contratto di cui l’interessato è parte.
(Fonte Garante privacy)