Profilo sui social
“Sei tu a controllare chi può vedere i contenuti che condividi” su Facebook. Sono le informazioni di base pubblicate nella policy di Facebook. Quando si posta si può decidere a chi sarà visibile, ma un post su Facebook rischia di non essere riservato ai soli “amici”, anche se il profilo è “chiuso”.
Il principio è stato affermato dal Garante privacy in un recente provvedimento [doc. web n. 6163649] con il quale ha ordinato a una donna la rimozione dalla propria pagina Facebook di due sentenze, sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, in cui erano riportati delicati aspetti di vita familiare che riguardavano anche la figlia minorenne.
Il caso
L’Autorità – intervenuta su segnalazione dell’ex marito che lamentava una violazione del diritto alla riservatezza della figlia – ha ritenuto che la divulgazione dei provvedimenti giurisdizionali in questione fosse incompatibile con quanto stabilito dal Codice privacy.
Il Codice vieta infatti la pubblicazione “con qualsiasi mezzo” di notizie che consentano l’identificazione di un minore coinvolto in procedimenti giudiziari, nonché la diffusione di informazioni che possano rendere identificabili, anche indirettamente, i minori coinvolti e le parti in procedimenti in materia di famiglia. Secondo il Garante, poi, l’estrema pervasività della divulgazione su Internet aggrava notevolmente la violazione di diritti della persona, in questo caso per giunta minore di età. Non può essere provata infatti, sempre secondo il Garante, la persistente natura chiusa del profilo e la sua accessibilità a un gruppo ristretto di “amici”, perché il profilo è facilmente modificabile, da “chiuso” ad “aperto”, in ogni momento da parte dell’utente.
Vi è, inoltre, la possibilità che un “amico” condivida il post con le sentenze sulla propria pagina, rendendolo visibile ad altri iscritti, determinando così una possibile conoscibilità “dinamica“, più o meno ampia, del contenuto che può estendersi potenzialmente a tutti gli iscritti a Facebook.
l’estrema diffusività della divulgazione su internet aggrava notevolmente, rispetto a qualsiasi altro mezzo, la violazione dei diritti dell’interessato (in questo caso peraltro minore), anche perché le eventuali “regole” di privacy possono non essere applicate correttamente dall’utente o aggirate da navigatori esperti;
Nel disporre la rimozione, l’Autorità ha sottolineato infine, che le sentenze consentono di rendere identificabile la bambina nella cerchia di persone che condividono le informazioni “postate” dalla madre sul proprio profilo e contengono dettagli molto delicati, anche inerenti alla sfera sessuale, al vissuto familiare e a disagi personali della piccola.
(Fonte Garante Privacy)