Il Garante con Provvedimento del n. 55 del 7 marzo 2019, chiarisce le modalità di applicazione del Regolamento UE 2016/679 nella sanità.
I chiarimenti si sono resi necessari a seguito dei numerosi quesiti ricevuti dall’autorità sul trattamento dei dati, relativi alla salute in ambito sanitario.
Una delle domande ricorrenti riguarda il consenso. Quando deve essere richiesto
L’art. 9 par. 2 lett. h) del Regolamento prevede:
“il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità”
e ancora al par. 3
I dati personali ….. possono essere trattati … “se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo di segretezza conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti”.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 9, il medico non dovrà, come in passato richiedere il consenso al paziente. Vediamo nello specifico.
Il professionista sanitario soggetto al segreto professionale, non deve più richiedere il consenso del paziente per trattamenti necessari alla prestazione sanitaria richiesta dall’interessato. Ciò, sia che operi in qualità di libero professionista (presso uno studio medico) sia presso una struttura pubblica o privata. Tale eccezione si applica per i trattamenti necessari per le finalità di cura, cioè essenziali per il raggiungimento di una o più finalità determinate ed esplicitamente connesse alla cura della salute (considerando 53 del Regolamento).
I trattamenti in sanità, non strettamente necessari alla cura, richiedono, invece, il consenso dell’interessato o un altro presupposto di liceità (artt. 6 e 9, par. 2 Regolamento). Tra questi trattamenti rientrano le app mediche, i dati delle farmacie per le tessere fedeltà; campagne promozionali o commerciali (es. promozioni su programmi di screening; contratto di servizi amministrativi, come quelli alberghieri di degenza); trattamenti effettuati da professionisti sanitari per finalità commerciali o elettorali.
Richiede il consenso, anche, la refertazione on line, in quanto previsto dalle disposizioni di settore in relazione alle modalità di consegna del referto (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 2013).
L’autorità chiarisce, anche i trattamenti effettuati attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico, che possono essere effettuati con l’acquisizione del consenso. Il Garante ricorda che il consenso è richiesto da norme specifiche anteriori al Regolamento UE, fatte salve dall’art. 75 del Codice Privacy. L’eliminazione del consenso potrebbe essere ammissibile alla luce del nuovo quadro normativo, vedremo quindi cosa succederà.
Rimane confermato il consenso per i trattamenti effettuati tramite il Dossier Sanitario, sempre in applicazione delle Linee Guida del 04 giugno 2015. Sulla base dell’art. 2 septies del Codice, sarà il Garante, eventualmente, ad individuare i trattamenti che non necessitano di consenso. Anche qui, speriamo in ulteriori interventi.
Informativa sul trattamento.
Le informative, dovranno essere aggiornate ed integrate, con riferimento alle novità degli artt. 13 e 14 del Regolamento. Secondo il principio di trasparenza, previsto dall’art. 5 par. 1 lett. a) del Regolamento, il Titolare deve informare l’interessato sui principali elementi del trattamento. Che sono appunto elencati nell’art. 13 e nell’art. 14. Informativa che deve essere soprattutto comprensibile per l’interessato, attraverso l’uso di un linguaggio chiaro e semplice.
L’autorità suggerisce di predisporre delle informative in maniera progressiva. Le informazioni relative a particolari attività di trattamento (es. fornitura di presidi sanitari, finalità di ricerca) potrebbero essere resi, in un secondo momento, solo ai pazienti interessati da tali servizi.
Per quanto attiene invece alla conservazione dei dati (“limitazione della conservazione” art. 5 par. 1 lett. e) del Regolamento), il titolare può indicare in assenza di una disposizione normativa che stabilisce i termini, i criteri utilizzati per determinarlo. Ricordiamo ad esempio, il certificato di idoneità sportiva agonistica, deve essere conservato per cinque anni. Le cartelle cliniche, unitamente ai referti, vanno conservati illimitatamente.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO)
Il Garante chiarisce ulteriormente, chi deve nominare il Responsabile della Protezione dei dati, dopo le numerose richieste di chiarimenti da parte degli operatori del settore della sanità.
Le aziende sanitarie, devono nominare il RPD, in quanto “organismo pubblico”, come da art. 37, par. 1 lett c), attività che consistono sul trattamento, su larga scala, di dati sulla salute.
Lo stesso vale per un ospedale privato, per una casa di cura o una residenza socio assistenziale (RSA).
Il singolo professionista sanitario, che opera in regime di libera professione, non è tenuto a nominare un RPD. Come non sono tenute le farmacie, le parafarmacie, le aziende ortopediche e sanitarie (in questo caso l’obbligo scatta in caso di effettuazione di trattamenti su larga scala).
Registro delle attività di trattamento
Il registro delle attività di trattamento costituisce uno strumento di accountability e di valutazione e gestione del rischio. Il registro contiene le principali informazioni (come individuate dall’art. 30 del Regolamento) relative alle operazioni di trattamento svolte dal titolare che opera nella sanità. Pertanto, i singoli professionisti non sono esentati e dovranno compilare il registro. Tra questi: i medici di medicina generale, i medici pediatri, gli ospedali privati, le case di cura e le RSA, le aziende sanitarie appartenenti al SSN, le farmacie e le parafarmacie, le aziende ortopediche. Il registro andrà conservato per eventuali controlli e non va trasmesso al Garante.
(Fonte Garante Privacy)