Scuola e trattamento dei dati
Risponde il dirigente scolastico del danno causato all’istituto dal pagamento di una sanzione amministrativa irrogata dal Garante della privacy per la pubblicazione online di una circolare contente dati di alunni disabili, sentenza n. 246/2019 la Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale per il Lazio.
La Sezione giurisdizionale per il Lazio è stata chiamata a pronunciarsi sulla pretesa fatta valere dalla Procura regionale a carico della Dirigente scolastica di un Istituto professionale e di tre docenti appartenenti all’Istituto stesso, per asserito danno indiretto cagionato all’amministrazione di appartenenza, derivante dalla pubblicazione sulla rete internet di una circolare contenente dati idonei a rivelare lo stato di salute di alunni minori affetti da disabilità.
La pubblicazione della circolare, contente dati di studenti minori di età e disabili, era stata valutata dal Garante della Protezione dei dati Personali quale lesione al diritto alla riservatezza dei minori e delle famiglie, e come tale punita con l’irrogazione di una sanzione amministrativa, per violazione dell’art. 22, comma 8 del Codice per la protezione di dati personali, per un importo di euro 20.000,00. Tale sanzione fu pagata con i fondi della scuola.
La motivazione
La sezione ha ritenuto il comportamento del Dirigente scolastico gravemente negligente per non aver tenuto conto della necessità della riservatezza dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli studenti minori dell’Istituto affetti da disabilità, ed ha consentito la divulgazione nella rete internet della circolare in forma integrale, non avendo prescritto alcun divieto di pubblicazione, né in ultimo controllato che la circolare, a differenza di quelle adottate di consueto, non venisse pubblicata sul sito web dell’Istituto.
La divulgazione del nominativo ha così leso la personalità dello studente disabile, che si è conseguentemente lamentato del trattamento illecito dei dati personali.
Tale sanzione, con decisione pur sempre riconducibile alla Dirigente scolastica, è stata pagata con fondi appartenenti all’Istituto, le cui casse risultano quindi essere state depauperate ad opera della condotta ad un tempo attiva ed omissiva della Dirigente scolastica, compendiatasi in una grave violazione della normativa a presidio della tutela del diritto alla riservatezza, a cui si è posto rimedio con il pagamento con denaro pubblico.
Obbligo di verifica
La Corte ha inoltre stabilito che nessuna colpa può essere addossata a chi ha scritto e pubblicato manualmente la circolare, in quanto la responsabilità di verificare la correttezza e la legittimità di una circolare è solo del dirigente scolastico e non può essere estesa ai docenti coinvolti nella stesura e nella pubblicazione.
Sul dirigente scolastico gravava l’obbligo di verificare la correttezza e la legittimità della circolare sottoscritta e di monitorarne i successivi passaggi fino anche ad impedirne la pubblicazione, in quanto il Dlgs 165/ 2001 attribuisce direttamente alla dirigenza la responsabilità dell’organizzazione e della gestione scolastica.