Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board (EDPB)) ha pubblicato, il 29 gennaio 2020, a seguito della consultazione pubblica, le linee guida n. 3/2019 relative al trattamento dei dati personali in materia di videosorveglianza.
Analizziamo i punti principali.
1. Ambito di applicazione. Nelle linee guida vengono specificati i casi in cui il GDPR non trova applicazione:
- installazione di telecamere finte che, in quanto tali, non elaborano dati personali (attenzione alla normativa italiana);
- registrazioni effettuate da un’altitudine elevata, se i dati elaborati non sono collegati a una persona specifica;
- videocamere integrate in un’auto per l’assistenza al parcheggio se non raccoglie informazioni relative a una persona fisica;
- infine, le Linee guida non trovano applicazione nei casi in cui l’impianto di videosorveglianza sia utilizzato da persone fisiche nell’ambito della propria vita domestica.
2. Base giuridica. Il Comitato individua tale fondamento nel legittimo interesse (art. 6 comma 1, lett. f GDPR), che deve sempre essere oggetto di bilanciamento (LIA) o nella sussistenza di un interesse pubblico (art. 6, comma 1 lett. e GDPR). Il consenso dell’interessato invece si conferma base giuridica residuale. Quindi sarà opportuno valutare con molta attenzione quale debba considerarsi la base giuridica corretta del trattamento.
Importante. Prima di installare un sistema di videosorveglianza, il titolare deve sempre stabile le finalità del trattamento (determinate, esplicite e legittime) e la base giudirica. |
3. Informativa.
Necessario fornire un’informativa agli interessati, di primo livello sottoforma di vignetta (c.d. informativa minima) che rimanda ad un’informativa estesa e completa.
La nuova vignetta predisposta dall’EDPB consente agli interessati di conoscere preventivamente quali dati personali vengono trattati entrando nel raggio di azione delle videocamere. L’informativa semplificata deve contenere, oltre ai dati di contatto del Titolare, anche quelli del Responsabile Protezione Dati, le finalità del trattamento e un breve richiamo ai diritti dell’interessato. Il cartello dovrà poi contenere indicazioni su come ottenere l’informativa completa, facendo preferibilmente uso di una fonte digitale (es QR-code o indirizzo sito Web).
Importante. L’azienda dovrà predisporre i cartelli con indicazioni precise, riportando le modalità per ottenere l’informativa completa, redatta secondo l’art. 13 GDPR. |
4. Posizionamento del segnale di avvertimento.
Le informazioni devono essere posizionate in modo tale che l’interessato possa riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza prima di entrare nell’area monitorata. L’interessato deve essere in grado di stimare quale area viene catturata da una telecamera in modo da poter evitare la sorveglianza o adattare il proprio comportamento, se necessario.
5. Conservazione delle immagini.
Le Linee guida non indicano i limiti di tempo predefiniti di conservazione delle immagini, lasciando il titolare libero nella scelta che dovrà comunque essere ispirata ai principi di necessità e proporzionalità. In particolare, nell’articolo 8 si chiarisce che “più è lungo il periodo di conservazione impostato (in particolare quando oltre le 72 ore), più devono essere fornite argomentazioni sulla legittimità dello scopo e sulla necessità di conservazione”. Pertanto, si dovrà indicare in un documento, la motivazione che spinge al prolungamento della conservazione.
6. Misure di Sicurezza. Le misure tecniche e organizzative, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, dovrano essere adeguate per la protezione dei dati andranno pianificate prima di iniziare la raccolta e l’elaborazione delle riprese video. Il Titolare dovrà valutare la necessità di predisporre una Valutazione d’Impatto (DPIA), in quanto il Comitato ha stabilito che nella generalità dei casi, i trattamenti dei dati attraverso la videosorveglianza, richiedono l’effettuazione di una DPIA.
Attualmente, per l’Italia comunque resta sempre valido il Provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010 sulla Videosorveglianza, che dovrà essere aggiornato.
Articolo: Patrizia Meo
(Fonte: linee guida n. 3/2019)
Lo Studio Patrizia Meo resta a disposizione per rispondere ai vostri quesiti
Potrebbero interessarti: