La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 3 settembre 2020 n. 18292, ha chiarito che il Comune è responsabile per aver mantenuto la pubblicazione dei dati personali di un dipendente sull’albo pretorio, oltre il termine di quindici giorni, previsti dall’art. 124 del Tuel, non avendo osservato l’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali necessarie ad evitare l’illecito.

La pubblicazione delle notizie relative alla vita privata dell’impiegato, non può ritenersi legittimata dalle ragioni di trasparenza, come l’Ente aveva sostenuto a propria difesa.

Il ricorso del Comune

Il Garante della Protezione dei dati personali aveva irrogato al Comune in questione, la sanzione di 4000 euro, per la violazione dell’art. 19, c. 3 D.lgs 196/03 (Codice Privay), in quanto aveva diffuso dati personali di una dipendente comunale per un periodo superiore ai 15 giorni previsti dall’art. 124 del Tuel.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso del Comune argomentando che l’ente aveva mantenuto visibili online, per oltre un anno, sul proprio albo pretorio, molti dati personali della dipendente, che aveva avviato un contenzioso contro l’Amministrazione.

Le determinazioni dirigenziali contenevano non soltanto il nome e il cognome del dipendente ma anche informazioni personali tipo lo stato di famiglia e altre circostanze sulla vita privata

La motivazione

Il Comune è stato sanzionato non per la pubblicazione sul proprio sito delle determinazioni dirigenziali, ma per aver mantenuto la pubblicazione oltre 15 giorni, art. 124 del Tuel. Non poteva essere consentita la pubblicazione di elementi qualificanti la vita privata dell’impiegato, ma solo i dati strettamente necessari alle finalità dell’istituto.

Per questi comportamenti illeciti il responsabile è il comune, titolare del trattamento e non il legale rappresentante, in deroga al principio dell’imputabilità personale della sanzione amministrativa prevista dalla L. n. 689/1981.

Tale responsabilità della persona giuridica è configurabile come “colpa di organizzazione”, da intendersi come un rimprovero per aver omesso di adottare le cautele, organizzative e gestionali, per prevenire l’illecito

Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Ordinanza del 3 settembre 2020, n. 18292

 

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