Il D.L. 127/21 pubblicato in GU 226 del 21/09/2021 introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Dal 15 ottobre 2021 sarà obbligatorio il green pass a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato. Il datore di lavoro dovrà organizzare le verifiche nei confronti di “chiunque svolge un’attività lavorativa” per accedere ai luoghi di lavoro in cui effettua la prestazione e in particolare sul lavoratore che deve “possedere ed esibire su richiesta” il Green Pass.

I controlli dovranno essere effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, dal datore di lavoro o da soggetti incaricati dell’accertamento.

L’obbligo riguarda tutti i lavoratori del settore privato siano essi con contratto, che a collaboratori a partita IVA (se e quando questi accedono al luogo di lavoro) volontari, stagisti e tutti quei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (es. fornitori) o di formazione o di volontariato (anche sulla base di contratti esterni) in un’impresa privata.

L’obbligo potrà essere esteso, previo aggiornamento della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08, anche a tutti i soggetti che accedono come ad esempio visitatori nei luoghi di lavoro.

I datori di lavoro privati potranno definire le modalità di controllo, anche a campione (per evitare di influire sull’organizzazione aziendale) e dovranno avvenire al momento dell’ingresso presso la sede aziendale.

La verifica, per il settore privato, verrà effettuata attraverso l’app (VerificaC19), che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

L’ attività di verifica dei green pass comporta sempre un trattamento di dati personali, pertanto è opportuno che il titolare del trattamento predisponga la seguente documentazione:

  1. Informativa per il trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR).
  2. Designazione della persona autorizzata alla verifica del green pass (art 29 del GDPR, art. 2 quaterdecies D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs.101/2018). Tale designazione dovrà contenere le istruzioni operative e le modalità ritenute idonee a tutelare la riservatezza della persona durante il controllo del green pass.
  3. Atto di nomina a responsabile del trattamento – se servizio esternalizzato (art. 28 GDPR). Nel caso in cui l’attività di verifica del green pass venga esternalizzata ad una società deputata alla verifica.
  4. Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR). Il titolare del trattamento deve inserire tale attività di verifica dei green pass all’interno del registro dei trattamenti.
  5. Predisporre una procedura interna, condivisa con il DPO se presente.

Ricordiamo, che al fine di semplificare le operazioni di ingresso non è consentito tenere traccia dei nominativi e della copia del green pass. Tale comportamento è vietato in quanto non è consentito ai Titolari del trattamento conservare i dati dell’interessato (vedi la pagina informativa Garante per la protezione dei dati).

 

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