Il D.L. 127/21 pubblicato in GU 226 del 21/09/2021 introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Dal 15 ottobre 2021 sarà obbligatorio il green pass a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato. Il datore di lavoro dovrà organizzare le verifiche nei confronti di “chiunque svolge un’attività lavorativa” per accedere ai luoghi di lavoro in cui effettua la prestazione e in particolare sul lavoratore che deve “possedere ed esibire su richiesta” il Green Pass.
I controlli dovranno essere effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, dal datore di lavoro o da soggetti incaricati dell’accertamento.
L’obbligo riguarda tutti i lavoratori del settore privato siano essi con contratto, che a collaboratori a partita IVA (se e quando questi accedono al luogo di lavoro) volontari, stagisti e tutti quei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (es. fornitori) o di formazione o di volontariato (anche sulla base di contratti esterni) in un’impresa privata.
L’obbligo potrà essere esteso, previo aggiornamento della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08, anche a tutti i soggetti che accedono come ad esempio visitatori nei luoghi di lavoro.
I datori di lavoro privati potranno definire le modalità di controllo, anche a campione (per evitare di influire sull’organizzazione aziendale) e dovranno avvenire al momento dell’ingresso presso la sede aziendale.
La verifica, per il settore privato, verrà effettuata attraverso l’app (VerificaC19), che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
L’ attività di verifica dei green pass comporta sempre un trattamento di dati personali, pertanto è opportuno che il titolare del trattamento predisponga la seguente documentazione:
- Informativa per il trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR).
- Designazione della persona autorizzata alla verifica del green pass (art 29 del GDPR, art. 2 quaterdecies D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs.101/2018). Tale designazione dovrà contenere le istruzioni operative e le modalità ritenute idonee a tutelare la riservatezza della persona durante il controllo del green pass.
- Atto di nomina a responsabile del trattamento – se servizio esternalizzato (art. 28 GDPR). Nel caso in cui l’attività di verifica del green pass venga esternalizzata ad una società deputata alla verifica.
- Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR). Il titolare del trattamento deve inserire tale attività di verifica dei green pass all’interno del registro dei trattamenti.
- Predisporre una procedura interna, condivisa con il DPO se presente.
Ricordiamo, che al fine di semplificare le operazioni di ingresso non è consentito tenere traccia dei nominativi e della copia del green pass. Tale comportamento è vietato in quanto non è consentito ai Titolari del trattamento conservare i dati dell’interessato (vedi la pagina informativa Garante per la protezione dei dati).
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