Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, scatta l’obbligo vaccinale per tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di assistenza degli anziani: strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie.
Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni.
Le misure del decreto per il personale del mondo scolastico, universitario e socio assistenziale non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
In pratica, l’obbligo vaccinale si estende, a titolo semplificativo alle seguente personale:
- personale amministrativo
- addetti ai servizi mensa
- cuoco
- addetti di pulizia
- personale ASA
- volontari
- manutentori e tecnici esterni
Il personale non vaccinato rischia la sospensione della prestazione lavorativa e la perdita della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato, fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.