Consenso: informato e privacy. Scopriamo come non confonderli.
Nel settore sanitario capita di dover gestire il consenso informato al trattamento sanitario e il consenso al trattamento dei dati personali, “c.d. privacy”.
Queste due tipologie di consenso generano molto spesso confusione perchè sono entrambi identificati con il termine “consenso”, ma rispondono a requisiti di Legge e normative differenti.
Vediamo di chiarire meglio la differenza, prendendo in considerazione l’aspetto normativo, le finalità e le funzioni che sono radicalmente diversi.
Consenso Informato
Il consenso informato al trattamento sanitario, c.d. sanitario, è l’espressa manifestazione del paziente che costituisce presupposto di liceità del trattamento diagnostico-terapeutico e/o medico chirurgico in tutte le sue fasi.
L’articolo 1 della L. 22 dicembre 2017, n. 219 («Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento») prevede che:
“nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge“.
Pertanto, nel rapporto tra medico e paziente, il consenso informato, rappresenta il momento in cui si incontrano, “l’autonomia decisionale del paziente“, che come detto ha il diritto di essere informato e quindi di prestare o negare il suo consenso e, dall’altro, “la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico“, il quale ha obbligo di informare e raccogliere il consenso del paziente.
A ciò si aggiunge che: “ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario“.
In sintesi, la persona deve avere tutte le informazioni circa il proprio stato di salute, sulle cure proposte dal medico e sulle eventuali alternative e i relativi rischi, nonché sulle conseguenze derivanti da un suo rifiuto a sottoporsi alle terapie proposte.
Il consenso informato, viene meno esclusivamente in due casi:
- nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, previsti espressamente per legge, che perseguono finalità di salute pubblica (ad esempio, vaccinazioni obbligatorie, trattamenti imposti per malattie mentali, collocamenti in quarantena);
- quando ricorra lo stato di necessità ex articolo 54 c.p.. Questo prevede che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Per i minori e gli incapaci il consenso informato è espresso (o rifiutato), rispettivamente, dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore. Naturalmente, tenendo conto della volontà del minore stesso, in relazione alla sua età al suo grado di maturità e dal tutore, sentito l’interdetto, ove possibile.
La persona inabilitata, invece, può esprimere personalmente il proprio consenso e disposizioni particolari sono previste nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno.
Il consenso al trattamento dei dati, c.d. “privacy” è:
“qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento“. Questo significa che l’interessato in questo caso manifesta l’intenzione di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano.
Ad esempio per ricevere comunicazioni commerciali o per consentire l’analisi delle abitudini di acquisto.
Il “consenso privacy” secondo il Regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) rappresenta una delle possibili basi giuridiche che rendono lecito un trattamento di dati personali.
L’art.6 al par. 1, lett. a), prevede che il trattamento è lecito, tra le altre ipotesi, se “l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità“.
Nel caso di dati particolari definiti dall’art. 9 c.1, se ricorre almeno una delle condizioni previste all’art.9 c.2.
Per i trattamenti svolti dai professionisti sanitari (o sotto la loro responsabilità) e che hanno finalità connesse alla cura della salute, la base giuridica più pertinente è quella indicata all’art. 9 c. 2 let h), in cui l’interessato non deve più esprimere il proprio consenso.
E’ invece necessario: per trattamenti connessi all’utilizzo di app mediche o relativi alla fidelizzazione della clientela in ambito farmaceutico (es. raccolta punti attraverso fidelity card nominali); trattamenti con finalità promozionali o commerciali (es. promozioni di campagne di screening).
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