L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto recentemente con una nota n. 2572 del 14/04/2023, con la quale fornisce indicazioni sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi per l’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza della prestazione lavorativa. INL ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970, “Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo”, ha tenuto conto degli orientamenti del Garante per il trattamento dei dati personali.
Impianti di videosorveglianza e dipendenti
La disciplina in materia di trattamento dei dati personali e i relativi principi generali (liceità, finalità, pertinenza e non eccedenza, proporzionalità, necessità, indispensabilità) assolvono, infatti, a una funzione contenitiva di eventuali abusi datoriali e potenziali lesioni di “beni personali” e contribuiscono ad adeguare le previsioni dell’art. 4 in commento allo sviluppo della tecnologia e al rispetto della riservatezza dei prestatori di lavoro ponendosi quale corollari dei valori di dignità e libertà presidiati dallo stesso.
La nota, che richiama gli orientamenti del Garante per la privacy, ribadisce anzitutto il divieto assoluto di un controllo intenzionale a distanza dell’attività dei lavoratori e precisa che l’installazione del sistema deve necessariamente essere preceduta da un accordo sindacale. Solo in caso di mancato accordo (o di mancata costituzione di Rsa/Rsu), è possibile formulare l‘istanza autorizzativa all’Ispettorato; istanza che deve contenere espressamente la dichiarazione di assenza di Rsa/Rsu o la documentazione comprovante il mancato accordo.
L’INL precisa poi come il consenso dei singoli lavoratori all’installazione degli impianti non possa mai sostituire l’accordo sindacale, stante la pacifica natura collettiva del bene giuridico tutelato, ovvero la riservatezza dei prestatori di lavoro.
Sistemi di Geolocalizazione
L’Ispettorato affronta poi, approfonditamente, le istanze di autorizzazione riferite ai sistemi di geolocalizzazione (GPS), ritenendo – sulla base delle indicazioni del Garante Privacy escludendo il divieto di monitoraggio continuo e la limitazione del controllo solamente ove necessario rispetto alle finalità perseguite, e comunque non oltre l’orario di lavoro o durante le pause. Dopodichè affronta l’applicazione di misure di sicurezza, quali la pseudonimizzazione dei dati trattati. Infine, la conservazione dei dati dei lavoratori per un tempo non eccedente alle finalità perseguite.
Lavoratori etero organizzativi
In ultimo, la nota dispone che l’articolo 4, co. 1, si applichi anche ai collaboratori etero-organizzati (articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015: “prestazioni prevalentemente personali, continuativa ed eseguite secondo modalità etero organizzate”).
A questa tipologia di collaboratori sono estese le medesime tutele del lavoro subordinato in ragione delle caratteristiche del rapporto nonchè ai lavoratori autonomi che operano tramite piattaforme digitali “applicandosi a questi ultimi la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati”, ma non ai volontari, essendo tale tipologia di attività “incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria”.
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