Una sanzione di 75mila euro è stata comminata dal Garante per la protezione dei dati personali a un’università telematica ritenuta responsabile di aver inviato sms promozionali senza il consenso dei destinatari. L’Autorità, inoltre, ha ingiunto all’ateneo di verificare le misure tecniche e organizzative adottate per poter dimostrare di aver acquisito un valido consenso al trattamento dei dati a fini promozionali, anche in caso di affidamento delle campagne pubblicitarie a terzi. All’ateneo è stato anche vietato l’uso dei dati trattati in modo illecito.
Il reclamo
L’intervento dell’Autorità segue il reclamo di alcuni cittadini che lamentavano la ricezione di sms indesiderati e, in un caso, di telefonate promozionali reiterate per 6 anni, anche dopo essersi opposti a tali invii e non aver avuto alcun riscontro da parte dell’università.
L’ateneo, infatti, in violazione del Regolamento Ue e del Codice privacy, ha protratto per anni l’invio di messaggi promozionali senza tener in alcun conto i diritti dei destinatari, nonostante i numerosi reclami ricevuti e mai riscontrati. E soprattutto senza adottare misure per correggere la propria condotta, anche dopo l’avvio dell’istruttoria del Garante, evitando così il ripetersi delle condotte contestate dai reclamanti.
La sanzione
Nel provvedimento, l’Autorità ha poi sottolineato lo scarso grado di collaborazione dimostrato dall’ateneo. L’università, infatti, senza alcuna motivazione, non ha fornito riscontro alle istanze dell’Autorità. Questo ha reso necessario l’intervento del Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza per la notifica degli atti. Inoltre, ha disertato, ancora senza giustificazione, un’audizione che essa stessa aveva richiesto e più volte rinviato. Un comportamento che ha determinato un inutile impiego di risorse pubbliche e una dilazione dei tempi del procedimento. Elementi di cui il Garante ha tenuto conto nel determinare l’ammontare della sanzione.
Oltre al pagamento della multa, il Garante ha ingiunto all’università telematica di stabilire appropriati tempi di conservazione dei dati – dandone comunicazione agli interessati attraverso l’informativa privacy – e di impartire apposite istruzioni al personale, affinché le richieste di accesso ai dati, di opposizione o di cancellazione, siano soddisfatte tempestivamente.
(Garante Privacy)
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