Che cos’è l’oblio oncologico

L’oblio oncologico è definito dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193, come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei limiti indicati dalla predetta legge, per l’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, in sede di indagini sulla salute dei richiedenti un’adozione e per l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale.

Quando si può presentare la richiesta

Il diritto all’oblio, a seguito di guarigione, si applica qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta o dopo 5 anni nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Chi garantisce il rispetto del diritto all’oblio?

A vigilare sull’applicazione delle disposizioni di legge sarà il Garante per la protezione dei dati personali. Questo vale sia per i trattamenti effettuati da soggetti pubblici sia per quelli effettuati da soggetti privati.

Il datore di lavoro in fase preselettiva può chiedere informazioni su patologie pregresse oncologiche?

NO. In base alle disposizioni sull’oblio oncologico il datore di lavoro, nella fase preassuntiva, qualora sia previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, non può richiedere dati concernenti patologie oncologiche da cui gli interessati siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data di richiesta.

 

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