Con il parere n. drep/ac/113990 del 7 marzo 2017, il Garante Privacy ha chiarito che un privato che voglia installare un impianto di videosorveglianza ad uso domestico e per fini personali non è tenuto a rispettare particolari accorgimenti in ordine ai tempi di conservazione delle immagini né è tenuto ad esporre cartelli di informativa.
Il Garante Privacy risponde così ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla Polizia Municipale di un Comune dopo un sopralluogo condotto per accertamenti di un reato verificatosi su pubblica via ed oggetto di esposto da parte di un cittadino.
Già nel Provvedimento Generale dell’8 aprile 2010, il Garante aveva chiarito che nei casi in cui gli impianti di videosorveglianza vengono utilizzati per fini esclusivamente personali, Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali, la disciplina del Codice Privacy non trova applicazione, dal momento che i dati non sono comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi. Pensiamo agli strumenti di videosorveglianza idonei ad identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all’interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box).
Risulta tuttavia necessaria l’adozione di cautele nei confronti di terzi, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.). Pertanto, l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l’abitazione di altri condomini.
Nel caso in esame del Garante, l’impianto inquadra l’ingresso o il muro perimetrale della proprietà privata. Si raccomanda, comunque che, nel caso di telecamere che riprendono anche aree pubbliche, il titolare dell’impianto dovrà modificare l’angolo visuale o adottare delle tecniche di oscuramento delle immagini. Diversamente, conclude il parere, scatteranno tutti gli obblighi previsti dal codice privacy configurandosi un trattamento di dati per finalità diverse da quelle esclusivamente personali.
Ricordo in merito alla questione la sentenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza C-212/13 dell’11.12.2013):