L’autorità Garante Privacy, con Provvedimento del 26 febbraio 2020, ha ingiunto al Comune di Como di conformarsi al Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, per l’installazione di un impianto di videosorveglianza con riconoscimento facciale.
Il Caso
Il Comune di Como, ha installato un sistema di videosorveglianza con funzioni di riconoscimento facciale in una zona antistante la stazione ferroviaria, per “consentire al nucleo di PG della Polizia Locale di individuare persone oggetto di indagine e/o scomparse al passaggio nell’area sottoposta a controllo; consentire di individuare automaticamente situazioni sospette (loitering), potenzialmente pericolose (abbandono di oggetti). Oppure rilevare automaticamente furti di oggetti o ingressi/uscite da aree di interesse per indagini.”
Definizione di dato biometrico
Nel provvedimento il Garante ha innanzitutto ritenuto che i dati acquisiti dalle telecamere costituiscono indubbiamente dati biometrici: “dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici”, come definiti dall’art. 4 par. 1 n. 14.
Il Parere del Garante
Inoltre, evidenzia che la raccolta di dati biometrici – funzionale in particolare all’identificazione dei soggetti interessati nei soli casi nei quali emergano specifiche esigenze investigative, segnatamente ai sensi dell’art. 349 c.p.p. – può essere effettuata solo in presenza di un’idonea previsione normativa ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 51/2018, che al momento non pare rinvenibile.
Però, tale previsione potrebbe eventualmente anche essere contenuta e adeguatamente circoscritta, quanto a presupposti di ammissibilità, nel d.P.R. di prossima adozione di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 51/2018. Oltretutto uniformando le condizioni per il (e le garanzie nel) ricorso a dati biometrici da parte degli enti territoriali, in particolare per le funzioni di polizia giudiziaria riservate alla polizia locale.
In conclusione, il Garante privacy non ha autorizzato il Comune ad attivare il sistema di riconoscimento facciale, ma il nuovo Decreto potrà consentirlo in via generale, in quanto fornirà la base normativa necessaria e idonea a disciplinare questa raccolta.
(Fonte Garante Privacy)