Il giornalista, nel riportare notizie di cronaca, deve evitare di riportare informazioni eccedenti che possano ledere la riservatezza delle persone, tanto più se minori.
Il Garante per la protezione dei dati è intervenuto, con provvedimento, ribadendo un principio importante del diritto di cronaca e ha vietato all’editore di una testata online di trattare dati personali non essenziali relativi alla morte di una donna, lesivi della riservatezza dei suoi familiari, in particolare della figlia minore.
Il caso
A seguito del reclamo presentato all’Autorità dal marito della donna ritrovata senza vita, il Garante ha accertato che l’articolo, aveva riportato molti dettagli. Dettagli non essenziali ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca. Pertanto, l’uomo ne richiedeva la rimozione. In particolare venivano descritti aspetti della vita intima della vittima, come l’esistenza di una sua relazione con la persona indagata per la sua morte, e veniva riportato il suo indirizzo di residenza, presso il quale vive tuttora la sua famiglia:
….. la diffusione di dati personali quali l’indirizzo di residenza della vittima, nonché dei dettagli riguardanti la vita intima della medesima, sia avvenuta in contrasto con gli artt. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento e 137, comma 3, del Codice, nonché con gli artt. 5, 6 e 11 delle Regole deontologiche e che pertanto il relativo trattamento, in quanto effettuato con le predette modalità, sia da reputarsi illecito in quanto idoneo a pregiudicare i diritti dei familiari della vittima ed in particolare della figlia minore della medesima ……
La decisione
Sulla base del Regolamento europeo e delle Regole deontologiche sull’attività giornalistica, il Garante ha ritenuto illecito il trattamento di queste informazioni, in quanto inessenziali e pregiudizievoli per il marito e soprattutto per la figlia minorenne della vittima, e ha vietato l’ulteriore diffusione dell’articolo.
Considerato che l’editore ha provveduto a sospendere la pubblicazione dell’articolo e che non ha commesso precedenti violazioni analoghe, l’Autorità ha ritenuto sufficiente ammonirlo, invitandolo, entro 30 giorni, a comunicare le iniziative intraprese per dare attuazione a quanto prescritto e ha disposto l’invio del provvedimento al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.
(Fonte Garante Privacy)